Secondo il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., la formazione dei lavoratori, così come definiti all’art. 2 c.1 lett. a, è un obbligo a carico del Datore di lavoro, come previsto all’art. 37 del Testo Unico. I contenuti e la durata dei corsi è definita e prevista negli Accordi Stato Regioni del 21/12/2011 entrati in vigore il 26/01/2012.
La durata minima dei corsi di formazione dipende dalla classificazione individuata all’Allegato 2 dell’Accordo Stato Regioni.
In funzione del settore di appartenenza (ATECO 2002, ATECO 2007), gli accordi prevedono l’individuazione di tre macrocategorie di rischio; per ciascuna macrocategoria è previsto un numero minimo di ore di formazione.
Il percorso formativo si articola in due moduli distinti, uno relativo alla formazione generale ed uno relativo alla formazione specifica.
La FORMAZIONE GENERALE deve avere almeno una durata minima di 4 ore, all’interno della quale devono essere trattati i seguenti argomenti:
- Concetti di rischio
- Danno
- Prevenzione
- Protezione
- Organizzazione della prevenzione aziendale
- Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali
- Organi di vigilanza, controllo e assistenza
La FORMAZIONE SPECIFICA deve avere una durata minima prevista, in funzione della classificazione di cui all’Allegato 2 degli Accordi Stato Regioni di:
- 4 ore per i settori della classe di rischio BASSO;
- 8 ore per i settori della classe di rischio MEDIO;
- 12 ore per i settori della classe di rischio ALTO;
I contenuti della formazione specifica dipendono: dalla valutazione dei rischi effettuata, dai rischi individuati per le varie mansioni ed ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
Complessivamente la durata minima dei corsi di formazione dei lavoratori dovrà essere:
- 8 ore per le aziende classificate a BASSO RISCHIO;
- 12 ore per le aziende classificate a MEDIO RISCHIO;
- 16 ore per le aziende classificate a BASSO ALTO.
I lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, che svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso.
Perché la formazione sia valida è ammesso solamente un 10% di ore di assenza.
Per tutti i profili di rischio è previsto un aggiornamento quinquennale di durata minima di 6 ore.
Secondo gli Accordi Stato Regioni del 21/12/2011 il preposto, come definito all’art.2 c.1 lett. e del D.Lgs. 81/08, oltre alla formazione prevista per i lavoratori, deve seguire un corso integrativo di formazione della durata minima di 8 ore, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti all’art. 19 del Testo Unico.
I contenuti della formazione oltre a quelli già previsti per i lavoratori e quelli indicati all’art. 37 c. 7 del D.Lgs. 81/08 e smi, devono contenere:
- Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
- Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
- Definizione ed individuazione dei fattori di rischio;
- Incidenti e infortuni mancati;
- Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;
- Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;
- Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.
La formazione risulta valida solamente se il lavoratore avrà frequentato almeno il 90% delle ore di formazione previste.
È previsto un aggiornamento quinquennale della durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Secondo gli Accordi Stato Regioni del 21/12/2011 il Dirigente, così come definito all’art.2 c.1 lett. d del D.Lgs. 81/08, deve seguire una formazione minima di 16 ore, strutturata in 4 moduli:
MODULO 1: GIURIDICO-NORMATIVO
MODULO 2: GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA
MODULO 3: INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI
MODULO 4: COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI
Al contrario dei Preposti le ore di formazione previste per i dirigenti sostituiscono integralmente la formazione prevista per i lavoratori.
Il corso sarà valido solamente se il lavoratore avrà frequentato almeno il 90% delle ore di formazione previste.
È previsto un aggiornamento quinquennale della durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.