Sentenza della Cassazione Penale, Sez. 4, 15 novembre 2017, n. 52129
… In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la disciplina dei contratti di appalto, come quella dei contratti di opera e di subappalto (cfr. art. 26 D.Lgs. n. 81 del 2008), è molto rigorosa, dimostrando con chiarezza l’intendimento del legislatore di assicurare al massimo livello un ambiente di lavoro sicuro, con conseguente “estensione” dei soggetti onerati della relativa “posizione di garanzia” nella materia prevenzionale. Tale normativa costituisce, del resto coerente sviluppo del principio (di cui al generalissimo disposto dell’art. 2087 c.c., comportante l’obbligo a carico del datore di lavoro di garantire le migliori condizioni di sicurezza dell’ambiente di lavoro), in forza del quale il destinatario degli obblighi di prevenzione è «istituito garante non solo dell’incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale del prestatore di lavoro ma anche di persona estranea all’ambito imprenditoriale purchè sia ravvisabile il nesso causale tra l’infortunio e la violazione della disciplina sugli obblighi di sicurezza (cfr. Sez. 4, n. 43966 del 06/11/2009). In altri termini, non hanno alcun rilievo sia ai fini della regolarità della contestazione che dell’affermazione di responsabilità, la posizione del lavoratore vittima dell’incidente dipendente di una ditta appaltatrice e non della ditta dell’imputato, né le mansioni svolte da tale dipendente posto che l’osservanza degli obblighi di sicurezza imposti normativamente prescinde dalla qualità di lavoratore subordinato dell’infortunato, potendo la parte lesa essere anche del tutto estranea al ciclo produttivo o dal mondo imprenditoriale, purché frequenti l’azienda per motivi collegati in qualunque modo all’attività della stessa (cfr. Sez. 4, n. 32302 del 02/07/2009).
… nell’ambito della sicurezza sul lavoro emerge la centralità del concetto di rischio, in un contesto preposto a governare ed evitare i pericoli connessi al fatto che l’uomo si inserisce in un apparato disseminato di insidie. Rispetto ad ogni area di rischio esistono distinte sfere di responsabilità che quel rischio sono chiamate a governare; il “garante è il soggetto che gestisce il rischio” quindi colui al quale deve essere imputato, sul piano oggettivo, l’illecito qualora l’evento si sia prodotto nell’ambito della sua sfera gestoria. Proprio nell’ambito in parola (quello della sicurezza sul lavoro) il D.Lgs. n. 81 del 2008 (così come la precedente normativa in esso trasfusa) consente di individuare la genesi e la conformazione della posizione di garanzia, e, conseguentemente, la responsabilità gestoria che in ipotesi di condotte colpose, può fondare la responsabilità penale.
L’appaltante risponde degli infortuni occorsi all’appaltatore o ai suoi dipendenti qualora non abbia posto in essere controlli sulla sicurezza nelle diverse fasi lavorative e rispetto alla adeguatezza degli ambienti di lavoro. Il fatto che l’infortunato sia un subappaltatore lavoratore autonomo non esonera l’appaltante da responsabilità.
La responsabilità amministrativa da illecito è stata contestata alla società appaltante in quanto non ricorrevano le condizioni di esonero previste dall’art. 6:
la condanna di B.S. per il reato contestatogli costituisce il presupposto per la dichiarazione di responsabilità dell’ente, posto che non si versa nell’ipotesi di cui all’art. 5, comma 2, D.Lgs. 231/2001, trattandosi di condotta tenuta nell’interesse della società, che avrebbe dovuto affrontare oneri e costi aggiuntivi per adeguare i cassoni, né ricorrono le condizioni di esonero di responsabilità previste dall’art. 6 s.l., dato che non era stato adottato alcun modello organizzativo idoneo a prevenire reati come quello oggetto del presente procedimento, in ossequio al disposto di cui all’art. 71, comma 8, D.Lgs. 81/2008.
[fonte: Osservatorio Olympus]