Il DVR, è obbligatorio per tutte le aziende ove sono presenti lavoratori dipendenti.
In esso sono elencati i rischi e le misure di prevenzione e protezione adottate dal datore di lavoro.
Il datore di lavoro che possiede una ditta con almeno un lavoratore definito secondo l’art. 2 del D.Lgs 81/08 e smi, è obbligato a valutare tutti i rischi aziendali. Per le aziende con meno di 10 dipendenti dove, prima del 30/05/2013 esisteva l’Autocertificazione, la valutazione dei rischi può essere effettuata anche tramite DVR redatto in base alle Procedure Standardizzate (D.M. 30/11/2012); tale procedura presuppone comunque l’organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Il DUVRI è obbligatorio in caso di appalto superiore ai due giorni lavorativi, presso terzi qualora l’attività della ditta appaltatrice interferisca con le attività della ditta appaltante; la redazione di questo documento è un obbligo del Datore di Lavoro committente e deve essere allegato al contratto d’appalto o d’opera.
Il PSC è obbligatorio in edilizia privata quando in cantiere possono essere presenti più imprese esecutrici, anche in modo non contemporaneo.
Il Piano è parte integrante del contratto d’appalto ed è vincolante per l’impresa affidataria e per le imprese esecutrici. Contestualmente al PSC deve essere redatto anche il Fascicolo dell’Opera; questi documenti devono essere elaborati da un’apposita figura, il Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri, che deve possedere per legge particolari caratteristiche.
Il Coordinatore per la Sicurezza deve essere nominato dal committente o dal Responsabile dei Lavori al fine di redigere il piano e il fascicolo.
Il POS è il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige in riferimento alla valutazione dei rischi riscontrati nel singolo cantiere edile. Quando nel cantiere è presente il PSC il POS deve essere congruente con quest’ultimo.
Il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi (Pi.M.U.S.) è obbligatorio ed una copia deve essere tenuta sempre in cantiere a disposizione degli organi di Vigilanza laddove vengono usati ponteggi.
Il DSS è un documento contenente l’analisi del rischio per le attività estrattive come cave e miniere (D.Lgs 624/94 e D.Lgs 81/80). Come il DVR, il documento deve essere redatto dal Datore di Lavoro e deve essere trasmesso alle Autorità di Vigilanza prima dell’inizio dell’attività lavorativa, dopo modifiche sostanziali degli ambienti lavorativi e a seguito di infortunio.